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BLOCCO COMPENSAZIONI CREDITI IMPOSTA:

tutto quello che le imprese devono sapere

L’ Agenzia delle Entrate si adegua alle disposizioni del Decreto Legge 39 che prevede l’obbligo di comunicazioni ex ante ed ex post per fruire degli incentivi e, in attesa della piattaforma e del nuovo modello, sospende le compensazioni dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e dei crediti d’imposta Ricerca & Sviluppo (leggi qui il nostro articolo).

Il “blocco” coinvolge gli investimenti in beni strumentali 4.0 realizzati nel 2024, nel 2023 e nell’anno 2022 o in anni precedenti, ma interconnessi nell’anno 2023.

In particolare, la Risoluzione Ministeriale N. 19/E del 12 aprile 2024 precisa che è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 dei crediti d’imposta nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 (beni materiali 4.0) e 6937 (beni immateriali 4.0), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938 (credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo), 6939 (credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno) e 6940 (credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo misura incrementale per investimenti in regioni del sisma centro Italia), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024″.

Il Decreto-Legge 39/2024 non coinvolge la compensazione dei crediti d’imposta per acquisiti effettuati nel 2021 e nel 2022, come chiarito di seguito.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti (Faq del 16 aprile 2024):

In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105.

I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

In attesa del decreto direttoriale del Mimit, che definirà modalità e termini di invio delle nuove comunicazioni. Il DL n.39 /2024 dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.

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